INCIDENTI STRADALI: RICOSTRUZIONI RISERVATE SOLO A PERITI INDUSTRIALI ED INGEGNERI MECCANICI

La ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali è di competenza esclusiva degli ingegneri e dei periti industriali con indirizzo meccanico e navale.
I periti assicurativi possono invece solo stimare e accertare i danni alle cose, attività che può anche essere svolta da periti industriali e ingegneri, purché iscritti all'apposito ruolo, al qua le possono accedere senza soste nere alcuna prova d'esame.
E' quanto emerge da una sentenza emessa dal giudice monocratico Gaetano Appierto, del tribunale di Pordenone.
Il provvedimento è stato depositato il 28 febbraio scorso.
Sul banco degli imputati era comparso S.B., un perito assicurativo di San Donà del Piave, denunciato per esercizio abusivo della professione di ingegnere o perito industriale (art. 348 del codice penale), per aver «accettato l'incarico di consulente di parte e per aver redatto il relativo elaborato peritale in materia di infortunistica stradale».
La perizia riguardava il caso di un incidente automobilistico in cui era morta una persona il 13 febbraio del 1998.
S.B., al termine del giudizio con rito abbreviato, è stato assolto dall'accusa di esercizio abusivo della professione «perché il fatto non costituisce reato».
Il tribunale, che in sostanza ha riconosciuto la buona fede dell'imputato tenendo conto dell'elemento psicologico del reato e per questo lo ha «graziato», ha però ribadito i limiti delle competenze fra periti assicurativi da una parte e ingegneri e periti industriali dall'altra.
In particolare, il giudice ha riconosciuto la riserva ex lege, prevista dal regio decreto 11/2/29 n. 275, «in favore dei periti industriali, per ciò che attiene la ricostruzione dinamica dei sinistri, intesi nell'ambito di quelle perizie o incarichi afferenti le funzioni esecutive per i lavori inerenti alle specialità considerate e ciò con particolare
riguardo ai periti meccanici e navali competenti alla progettazione, alla direzione delle macchine, normalmente coinvolte in sinistri, siano natanti o mezzi adoperati».
Importante è la delimitazione del campo di azione dei periti assicurativi, alla luce della legge istitutiva del ruolo nazionale (17/2/92 n. 166) e delle successive integrazioni: il perito assicurativo può stimare e accertare «i danni alle cose derivanti alla circolazione», attività che comprende «una corretta valutazione della riparazione da eseguire
a regola d'arte e dei costi necessan».
Mentre è escluso il ricorso alle «applicazioni delle fisica» o ai «rilievi geometrici», peculiari invece della professione dei periti industriali e degli ingegneri.
E ciò perchè, ha sottolineato il giudice, le «nozioni giuridiche» e gli «elementi delle materie tecniche» oggetto di prova di esame per l'ammissione al ruolo dei periti assicurativi » non possono certo ritenersi equivalenti e omogenei agli studi necessari per una completa ed esaustiva applicazione della fisica e dei rilievi geometrici inerenti, mentre invece appaiono sufficienti a una constatazione e valutazione dei danni alle cose».
Un pronunciamento importante: per la ricostruzione delle dinamiche è quindi richiesta invia esclusiva la competenza professionale acquisita nei rispettivi corsi di studio da ingegneri e periti industriali.
«Da un punto di vista logico», continua la sentenza, «appare infme opportuno osservare che la ricostruzione dinamica di un sinistro, che non sia particolarmente semplice, impone approfondite conoscenze nelle materie tipiche del corso di laurea universitaria di ingegneria e del corso di studi professionali del perito industriale di area meccanica o navale, per ciò che attiene i natanti».
L'accesso al ruolo di perito assicurativo, ha ricordato ancora il giudice, era stato inizialmente riservato «a chi fosse fornito di diploma di scuola media secondaria di indirizzo tecnico o di laurea e a chi, inoltre, avesse superato una prova di idoneità su materie specialistiche concernenti l'esercizio dell'attività salvo che si trattasse di soggetti muniti di diploma di perito industriale in area meccanica o in ingegneria.
In questo caso gli aspiranti avrebbero dovuto fornire prova dell'iscrizione all'albo professionale e dell'esercizio, in concreto, da almeno tre anni nel settore specifico». Poi, il ruolo, previo superamento di prova di esame, era stato aperto ai possessori di altri titoli di studio (decreto ministero industria 9/9/92 n. 562):
«Qualsiasi laurea, maturità tecnica femminile, in tecnica agraria e industriale nelle sue varie branche, diplomi di analisi contabile e operatore commerciale».
Fatte queste premesse, spiega il tribùnale, «appare del tutto illogico che sia consentita a un perito assicurativo, munito di detto bagaglio culturale e forte del
superamento di una prova d'esame su nozioni elementari di materie tecniche, la medesima competenza riconosciuta dal le gislatore agli ingegneri e ai periti industriali, con indirizzo meccanico e navale, riconoscendone il patrimonio culturale acquisito mediante severi corsi di studi pluriennali ed estremamente specifici».
La conclusione è dunque che «siano consentiti al perito assicurativo la stima e l'accertamento dei danni alle cose derivanti da un sinistro inerente alla circolazione dei veicoli, intendendosi per stima e accertamento la constatazione degli stessi, la loro riferibilità al sinistro, la riparazione delle valutazioni già effettuate, le stime relative alle riparazioni da eseguire con i criteri consoni alle regole e allo stato dell'arte».
La ricostruzione dinamica dei sinistri con applicazione della fisica e redazione dei rilievi geometrici spetta invece all'ingegnere e al perito industriale, con indirizzo meccanico e navale, a cui è attribuita competenza riservata se pur, tra loro, parallela.
Completamente interdisciplinare appare invece l'estimo dei danni, riconosciuto ai periti assicurativi, ma anche agli ingegneri e ai periti industriali in area meccanica purché iscritti al ruolo dei periti assicurativi.
Iscrizione che non richiede, per essi, il superamento di alcuna prova d'esame, essendone già ampiamente riconosciuta la competenza professionale, ma solo l'esercizio della professione da almeno un triennio, condizione finalizzata a garantirne l'esperienza concreta sul campo necessaria in tema di valutazioni patrimoniali e merceologiche che, normalmente, esulano da quelle, se pur approfondite, conoscenze acquisite con il mero corso di studi in tema di applicazioni della fisica e di relativi rilievi geometrici, pur essenziali in tema di ricostruzione dinamica e causale dei sinistri».
ITALIA OGGI




















